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Negli ultimi anni sono aumentate le famiglie in cui i genitori vivono o lavorano in Paesi diversi. In queste situazioni può accadere che uno dei due genitori decida di trasferirsi all’estero con il figlio o trattenerlo in un altro Stato dopo una visita o una vacanza.
Ma è possibile farlo senza il consenso dell’altro genitore? E quale giudice è competente quando i genitori risiedono in Paesi diversi? Le più recenti pronunce della giurisprudenza italiana ed europea offrono alcune indicazioni importanti. Il principio della residenza abituale del minore Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nelle controversie familiari internazionali assume un ruolo centrale il concetto di “residenza abituale del minore”. Con una decisione del 2025 (Cass. civ., sez. I, n. 12035/2025), la Corte ha ribadito che la residenza abituale non coincide semplicemente con il luogo in cui il minore si trova fisicamente in un determinato momento. Occorre invece valutare il luogo in cui si trova il centro effettivo della sua vita, tenendo conto di vari elementi: · durata e stabilità della permanenza nel Paese; · integrazione nel contesto sociale e scolastico; · legami familiari; · lingua e ambiente culturale. Il trasferimento unilaterale del minore in un altro Stato, anche se temporaneamente autorizzato dall’altro genitore, non comporta automaticamente il cambiamento della residenza abituale. Quando il trasferimento diventa sottrazione internazionale di minore Se un genitore trasferisce o trattiene il figlio in un altro Paese senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale, può configurarsi un’ipotesi di sottrazione internazionale di minore. In questi casi trovano applicazione sia le norme della Convenzione dell’Aia del 1980 sia la normativa europea, oggi contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1111 Bruxelles II ter. L’obiettivo principale di queste norme è garantire il rapido ritorno del minore nello Stato della sua residenza abituale, salvo che il ritorno possa esporlo a un rischio grave o sia contrario al suo interesse superiore. Quale tribunale è competente Quando i genitori vivono in Paesi diversi, una delle prime questioni riguarda la competenza del giudice. Secondo il diritto europeo e la giurisprudenza più recente, il principio generale è che il giudice competente è quello dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale. Questo criterio è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in varie decisioni, che sottolineano come l’interesse del minore richieda che le decisioni siano prese dal giudice più vicino al contesto di vita del bambino. Pertanto, anche se i genitori risiedono in Stati diversi, la competenza non dipende dal luogo di residenza dei genitori ma dal luogo in cui il minore è stabilmente inserito. Affidamento condiviso e decisioni quotidiane Un ulteriore aspetto affrontato dalla giurisprudenza riguarda la gestione quotidiana dei figli quando i genitori vivono in Paesi diversi. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza di affidamento condiviso, il genitore presso il quale il minore vive abitualmente può assumere decisioni di ordinaria amministrazione senza la necessità di ottenere ogni volta il consenso dell’altro genitore. Rientrano in questa categoria, ad esempio: · scelte relative alla vita scolastica quotidiana; · attività sportive e ricreative; · decisioni sanitarie non urgenti di routine. Le decisioni più importanti (come il trasferimento stabile all’estero o il cambio di scuola in un altro Paese) richiedono invece il consenso di entrambi i genitori o l’autorizzazione del giudice. Conclusioni Le famiglie internazionali pongono questioni giuridiche sempre più frequenti e complesse. La giurisprudenza italiana ed europea tende a privilegiare un criterio fondamentale: la tutela dell’interesse superiore del minore e la stabilità del suo ambiente di vita. Prima di trasferire un figlio all’estero o trattenerlo in un altro Stato è quindi opportuno valutare attentamente le conseguenze giuridiche dell’operazione, perché un comportamento non concordato con l’altro genitore può avere rilevanti implicazioni anche sul piano internazionale. International Child Relocation Without the Other Parent’s Consent: Recent Legal Developments In an increasingly globalized world, many families live across different countries. It is not uncommon for separated parents to reside or work in different States, raising complex legal questions regarding the relocation or retention of children abroad. A frequent issue arises when one parent decides to move abroad with the child or keeps the child in another country following a visit or holiday. But can this be done without the consent of the other parent? And which court has jurisdiction when parents live in different countries? Recent Italian and European case law provides important guidance on these questions. The Central Role of the Child’s Habitual ResidenceAccording to the case law of the Corte di Cassazione (Italian Supreme Court), the concept of the child’s habitual residence is the key criterion in international family disputes. In a 2025 decision (Cass. civ., Section I, No. 12035/2025), the Court clarified that habitual residence cannot be determined solely by the child’s physical presence in a particular country at a given moment. Instead, courts must identify the place where the true centre of the child’s life is located. This assessment includes several factors, such as:
When Relocation Becomes International Child AbductionIf one parent moves a child abroad or retains the child in another country without the consent of the other parent who holds parental responsibility, the situation may constitute international child abduction. Such cases are governed by both the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and European law, currently contained in the Regulation (EU) 2019/1111 Brussels II ter. The purpose of these legal instruments is to ensure the prompt return of the child to the State of habitual residence, unless the return would expose the child to a serious risk or otherwise conflict with the child’s best interests. Which Court Has Jurisdiction in Cross-Border Family DisputesWhen parents live in different countries, determining the competent court is often the first legal issue to resolve. Under European law and recent case law, the general rule is that jurisdiction belongs to the courts of the State where the child has his or her habitual residence. This principle has also been confirmed by the Court of Justice of the European Union, which has repeatedly emphasized that decisions concerning children should be taken by the court that is geographically and socially closest to the child’s living environment. As a result, jurisdiction does not depend on where the parents reside but rather on the place where the child is genuinely and stably integrated. Joint Custody and Everyday Parental DecisionsCase law has also clarified how daily decisions regarding the child should be handled when parents live in different countries. According to the Corte di Cassazione in cases of joint custody, the parent with whom the child primarily resides may take ordinary day-to-day decisions without needing to obtain the other parent’s consent each time. These typically include:
Final RemarksCross-border families are becoming increasingly common, and international custody disputes are correspondingly more frequent and complex. Italian and European courts consistently emphasize one fundamental principle: the protection of the child’s best interests and the preservation of the stability of the child’s living environment. For this reason, before relocating a child abroad or retaining the child in another country, it is essential to carefully evaluate the legal consequences. Acting without the other parent’s consent may lead to significant legal implications, including proceedings under international child abduction law.
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AuthorAvv.Mariella La Spada, avvocato civilista.Nel blog condivide aggiornamenti legali, approfondimenti pratici e consigli per orientarsi nel diritto quotidiano. Archives
Marzo 2026
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